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Iscrizione anagrafica e attestato di soggiorno per cittadini comunitari

Scheda del servizio

A chi è rivolto
Ai cittadini stranieri comunitari

Chi può presentare

I diretti interessati

Descrizione

I cittadini dell'Unione Europea hanno diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi, senza alcuna condizione e formalità, salvo il possesso di un documento di identità valido per l'espatrio rilasciato dal paese d'origine.

Per un periodo superiore a tre mesi possono soggiornare in Italia a condizione che dimostrino di poter provvedere al proprio sostentamento e a quello dei propri familiari, in quanto lavoratori autonomi o subordinati, o in possesso di risorse economiche sufficienti e titolari di una assicurazione sanitaria.


Il cittadino dell'Unione europea ha diritto al rilascio di un'attestazione di soggiorno, a dimostrazione dell'avvenuta iscrizione in ANPR.

Il cittadino dell'Unione europea che ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente, non subordinato alle condizioni sopra indicate. Tale diritto è esteso anche ai figli minori.

Le disposizioni relative alla residenza dei cittadini comunitari (d.Lgs n.30/2007) si applicano anche nei confronti dei cittadini e familiari di Andorra, Città del Vaticano, Islanda, Monaco, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, San Marino.

L'iscrizione in Anagrafe

Il cittadino dell’Unione ha diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi ed è tenuto ad iscriversi all’anagrafe presso i Comuni dove ha la dimora abituale quando:

è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
dispone per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un’assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
è familiare (art. 2, d.Lvo n.30/2007), che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione che ha diritto di soggiornare.

Il Familiare

Si intende per “Familiare” sia comunitario che non comunitario:

il coniuge o l'unito civilmente;
il partner che abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato ospitante equipari l’unione registrata al matrimonio, o il partner che abbia una relazione stabile con il cittadino UE attestata con documentazione ufficiale.
i discendenti in linea retta di età inferiore a 21 anni, o a carico (propri o del coniuge), di qualunque grado;
gli ascendenti a carico in linea retta (propri o del coniuge), di qualunque grado;
ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, se è a carico o convive, nel Paese di provenienza, con il cittadino dell’Unione titolare del diritto di soggiorno a titolo principale, o se gravi motivi di salute impongono che il cittadino dell’Unione lo assista personalmente.
I legami di parentela si possono dimostrare presentando adeguata documentazione autentica rilasciata dallo Stato di appartenenza, adeguatamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe del Comune dove si è stabilita la propria residenza.

Cosa serve
Cosa serve per l'iscrizione in Anagrafe

In caso di iscrizione anagrafica con provenienza dall'estero o per ricomparsa (per l'iscrizione con provenienza da altro Comune italiano è sufficiente il possesso dei requisiti anagrafici), è sempre necessario presentare, alternativamente, la seguente documentazione.

documento di identità valida per l’espatrio o passaporto;
per i familiari, idonea documentazione rilasciata dall'autorità del Paese di origine attestante il legame familiare, adeguatamente legalizzata e tradotta.
Per i familiari non comunitari: passaporto e carta di soggiorno rilasciata dalla Questura.

Cosa si ottiene
L'iscrizione in ANPR e il rilascio delle attestazioni di soggiorno

Quanto costa

Nessun costo per l'iscrizione anagrafica.

Casi particolari
Uscita del Regno Unito dall'Unione Europea (Brexit)

A seguito dell'uscita del Regno Unito dall'U.E., è stato sottoscritto un Accordo di Recesso, con il quale sono stati definite le procedure anagrafiche per l'iscrizione del cittadini britannici nell'anagrafe italiana.

Ai cittadini britannici isciritti in ANPR prima del 1° gennaio 2021, verrà rilasciato, invece che l'attestazione di soggiorno anagrafica e/o permantente, un'attestazione di iscrizione anagrafica, che potrà essere rilasciata anche ai loro famigliari che siano cittadini stranieri non U.E..

Per il rilascio dell'attestazione è necessario la verificadei requisiti di soggiorno preivsti dalla direttiva 2004/38/CE. L'attestazione può essere richiesta anche dopo il 31/12/2020.

Ai cittadini britannici che raggiungeranno i 5 anni di residenza continuativa in Italia, potranno richiedere ed ottenere l'attestazione di soggiorno permaneente, alle stesse condizioni dei cittadini dell'U.E..

L'Accordo di Recesso tra U.E. e il Regno Unito prevede che i cittadini del Regno Unito reisdenti in Italia entro il 31/12/2020 ed i loro famigliari, anche quelli che li raggiungono dopo tale data, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno formato elettronico rilasciato dalla Questura della provincia dove risiede il cittadino britannico.
Pertanto anche i famigliari dei cittadini britannici residenti al 31/12/2020, che lo raggiungono dopo tale data, hanno diritto di ricevere un nuovo documento di soggiorno in formato elettronico rilasciato dalla Questura, ma per essere iscritti in ANPR avranno necessità di tale documento di soggiorno, o della ricevuta della sua richiesta, che verrà rilasciato sulla base dell'accertamento, da parte della Questura, che il cittadino britannico loro famigliare era iscritto in ANPR alla data del 31/12/2020.

Dal 1° gennaio 2021 per i cittadini del Regno Unito che chiederanno di essere iscritti per la prima volta nell'Anagrafe della Popolazione, dovranno prima rivolgersi alla Questura per dimostrare la regolarità del soggiorno e ottenere il documento di soggiorno elettronico, che dovrà essere presentato all'Ufficio Anagrafe al momento della richiesta di iscrizione anagrafica.

Ufficio di competenza

Nome Descrizione
Descrizione Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva
Responsabile Dott.ssa Lombardo Paola
Personale Chiara Varesi
Indirizzo Via G. Mazzini, 1
Telefono 0385.266258 Interno 1
Email demografico@comune.portalbera.pv.it
Apertura al pubblico
Giorno Orario
dal lunedì al sabato 10,00 - 12,30
solo il martedì 12.30 - 14.30

Ultimo aggiornamento pagina: 02/07/2024 10:53:54

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