Trascrizione Atti di Stato Civile formati all’estero
Scheda del servizio
A chi è rivolto
A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile o provvedimenti riguardanti lo stato civile formati all'estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di stato civile del Comune di residenza delle persone a cui l'atto è intestato.
Ai cittadini stranieri che intendono far trascrivere nei registri di stato civile del Comune italiano di residenza, atti di stato civile che li riguardano.
Descrizione
Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere riconosciuti efficaci in Italia tramite la trascrizione degli stessi nei registri di stato civile italiani. In mancanza di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero, sicuramente efficace per il Paese straniero, non sarà efficace per l’ordinamento giuridico italiano.
La trascrizione riguarda gli atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini italiani e, in determinati casi, anche a cittadini stranieri.
La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, ecc.), formati all’estero secondo le norme stabilite dalla legge del luogo riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al comune competente (di residenza), presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l’acquisto della cittadinanza se esibita entro l’anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzati dal Consolato e relativa traduzione in italiano anch’essa legalizzata dal Consolato.
La legalizzazione non riguarda solamente l’atto formato all’estero dall’autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.
Trascrizione atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini stranieri
Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all’estero.
Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
Le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all’ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2001.
Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all’estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni.
L’ufficiale di Stato Civile potrà, invece, se richiesto dall’interessato, procedere alla trascrizione dell’atto formato all’estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme colà vigenti.
Come fare
La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale, o con atto redatto in forma scritta trasmesso anche a mezzo posta o inviato direttamente dalla pubblica autorità.
Cosa serve
Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
L'ufficiale di stato civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico (quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento), l'età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso.
Per gli atti di matrimonio di cittadini entrambi stranieri, occorre il congiunto consenso dei coniugi.
Cosa si ottiene
La trascrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza dell'atto di stato civile formato all'estero
Casi particolari
Non è possibile trascrivere:
-matrimoni poligami;
-atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "divorzio revocabile" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale);
-matrimoni con solo rito religioso.
A tutti coloro che hanno un interesse a far trascrivere atti di stato civile o provvedimenti riguardanti lo stato civile formati all'estero che riguardano cittadini italiani, nei registri di stato civile del Comune di residenza delle persone a cui l'atto è intestato.
Ai cittadini stranieri che intendono far trascrivere nei registri di stato civile del Comune italiano di residenza, atti di stato civile che li riguardano.
Descrizione
Gli atti di stato civile formati all’estero devono essere riconosciuti efficaci in Italia tramite la trascrizione degli stessi nei registri di stato civile italiani. In mancanza di trascrizione, l’atto di stato civile formato all’estero, sicuramente efficace per il Paese straniero, non sarà efficace per l’ordinamento giuridico italiano.
La trascrizione riguarda gli atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini italiani e, in determinati casi, anche a cittadini stranieri.
La trascrizione degli atti di stato civile (nascita, matrimonio, ecc.), formati all’estero secondo le norme stabilite dalla legge del luogo riguardanti i cittadini italiani, può essere richiesta dal diretto interessato al comune competente (di residenza), presentando copia degli stessi (eventualmente quella utilizzata per l’acquisto della cittadinanza se esibita entro l’anno di concessione della cittadinanza, altrimenti una nuova copia) debitamente legalizzati dal Consolato e relativa traduzione in italiano anch’essa legalizzata dal Consolato.
La legalizzazione non riguarda solamente l’atto formato all’estero dall’autorità estera, ma anche la firma del traduttore: anche in questo caso si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.
Trascrizione atti di stato civile formati all’estero relativi a cittadini stranieri
Su richiesta dei cittadini stranieri residenti in Italia possono essere trascritti, nel comune dove essi risiedono, gli atti di stato civile che li riguardano formati all’estero.
Tali atti devono essere presentati unitamente alla traduzione in lingua italiana e alla legalizzazione, ove prescritta, da parte della competente autorità straniera.
Le trascrizioni di Stato Civile sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all’ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si effettuano annotazioni, fatta eccezione per il regime patrimoniale, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solo copia integrale al diretto interessato secondo quanto disposto dalla circolare n. 2 del Ministero dell’Interno del 26 marzo 2001.
Se il cittadino straniero subisce un cambiamento di generalità, secondo l’ordinamento dello Stato di appartenenza, le nuove generalità, opportunamente certificate dalla competente autorità straniera, dovranno essere riportate sugli atti anagrafici mentre, sugli atti di stato civile formati all’estero e trascritti sui registri di stato civile non si possono riportare variazioni mediante apposizione di annotazioni.
L’ufficiale di Stato Civile potrà, invece, se richiesto dall’interessato, procedere alla trascrizione dell’atto formato all’estero come aggiornato nel Paese di cui il richiedente è cittadino secondo le norme colà vigenti.
Come fare
La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale, o con atto redatto in forma scritta trasmesso anche a mezzo posta o inviato direttamente dalla pubblica autorità.
Cosa serve
Originale o copia conforme dell'atto in cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.
L'ufficiale di stato civile prima della trascrizione valuterà l'atto sotto l'aspetto formale e sostanziale, come ad esempio la contrarietà all'ordine pubblico (quell'insieme di principi fondamentali dell'ordinamento giuridico riguardante i principi etici e politici nonché di leggi la cui osservanza ed attuazione è ritenuta indispensabile per l'esistenza di tale ordinamento), l'età del genitore che riconosce il figlio, la sua volontà ad essere nominato, i riferimenti a genitori che non abbiano dato consenso.
Per gli atti di matrimonio di cittadini entrambi stranieri, occorre il congiunto consenso dei coniugi.
Cosa si ottiene
La trascrizione nei registri di stato civile del Comune di residenza dell'atto di stato civile formato all'estero
Casi particolari
Non è possibile trascrivere:
-matrimoni poligami;
-atti di ripresa coniugale (si tratta di atti a seguito di un "divorzio revocabile" che registra la volontà di riprendere la vita coniugale);
-matrimoni con solo rito religioso.
Ufficio di competenza
| Nome | Descrizione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione | Gestione del registro anagrafico, stato civile, servizio elettorale, servizio di leva | ||||||
| Responsabile | Dott.ssa Torreggiani Maria Cristina | ||||||
| Personale | Chiara Varesi | ||||||
| Indirizzo | Via G. Mazzini, 1 | ||||||
| Telefono |
0385.266258 Interno 1 |
||||||
|
demografico@comune.portalbera.pv.it |
|||||||
| Apertura al pubblico |
|
Ultimo aggiornamento pagina: 16/02/2026 14:40:09